IC MARCO POLO

Validità anno scolastico secondaria

 

L’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n.62/2017 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

L’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Pertanto il Collegio Docenti, nella seduta del 01 ottobre 2019 con delibera n. 6, ha approvato i seguenti criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico:

  • Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
  • Terapie e/o cure programmate.
  • Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
  • Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
  • Visita a familiari del paese di origine fino ad un max del 35% del monte ore annuale.
  • Gravi e comprovati motivi familiari.

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